L’art. 2497 comma 1 c.c. stabilisce che le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei princìpi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio della società.
Focalizzando l’attenzione sui soci, emerge come essi siano legittimati ad agire per ottenere il risarcimento di un danno – alla redditività ed al valore della propria partecipazione sociale – che rappresenta il “riflesso” del danno subìto dalla società “abusata” (cfr. App. Milano n. 1849/2020, nonché Trib. Milano n. 2575/2016 e Trib. Milano 20 dicembre 2013).
Si tratta di una tutela ulteriore rispetto a quella riconosciuta loro in relazione alla società partecipata, dove, in base agli artt. 2395 e 2476 comma 7 c.c., essi hanno il solo diritto al risarcimento di eventuali danni che gli siano stati “direttamente” procurati da atti colposi o dolosi degli amministratori.
La fattispecie di cui all’art. 2497 comma 1 c.c., infatti, come evidenziato, conferisce ai soci della società eterodiretta ed abusata un’azione di risarcimento dei danni che sono un mero “riflesso” di quelli subìti dalla società eterodiretta, perché, in assenza di tale previsione, non sarebbero normativamente risarcibili.
Come precisato dalla sentenza n. 1372/2022 del Tribunale di Milano, infatti, è da escludere la legittimazione dei soci di una società eterodiretta ad agire nei confronti della controllante per il risarcimento dei danni subìti dalla eterodiretta a causa dell’illecito esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, spettando tale legittimazione alla “sola” società controllata.
Ai soci della società eterodiretta spetta, invece, solo un’azione di risarcimento dei danni che sono un mero “riflesso” di quelli subìti dalla società eterodiretta.
I soci della società eterodiretta sono, allora, da ritenere sprovvisti del potere di agire nei confronti della società esercitante abusivamente l’attività di direzione e coordinamento per il risarcimento dei danni direttamente patiti dalla società “abusata” ed in relazione ai quali è quest’ultima che deve attivarsi.