L’intestazione fiduciaria è uno dei principali strumenti offerti dal nostro ordinamento a tutela del patrimonio. Attraverso tale strumento, un soggetto (il “fiduciante”) affida ad un altro soggetto (il “fiduciario”) la gestione o amministrazione di determinati beni o diritti, con l’obbligo di restituire tali al fiduciante stesso o ad un terzo indicato da questi.
Il fiduciario deve amministrare i beni nell’interesse e secondo le direttive del fiduciante e custodirli diligentemente, in funzione della natura e scopo del contratto, assicurando la riservatezza delle informazioni e, in particolare, dell’identità del fiduciante, quale effettivo proprietario dei beni affidati.
L’intestazione fiduciaria ha lo scopo di garantire la protezione di beni e/o diritti da possibili aggressioni di terzi creditori; i beni o diritti che il fiduciario gestisce in nome proprio ma per conto del fiduciante, sono infatti separati da quelli del fiduciario stesso, in ossequio al principio di riservatezza e del segreto fiduciario. Ai creditori viene nascosta l’identità del fiduciante che mantiene la riservatezza in ossequio al rapporto di fiducia.
La forma è del negozio fiduciario è libera, anche se è preferibile quella scritta.
L’intestazione a società fiduciarie. Il mandato fiduciario
Ai sensi dell’art. 1 della L. n. 1966/1939, le società fiduciarie si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l’amministrazione dei beni per conto di terzi, l’organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni. Tale compito si espilica attraverso il mandato fiduciario.
Come si è visto, il mandato fiduciario non determina alcun trasferimento della proprietà dei beni oggetto di intestazione fiduciaria, i quali restano nella “proprietà sostanziale” del soggetto fiduciante, mentre la società fiduciaria non ne acquisisce la proprietà ma soltanto la legittimazione a disporne e ad amministrarli nei limiti del mandato fiduciario sottostante: si verifica dunque una separazione tra “intestazione” e “proprietà”.
Tipi di amminsitrazione delle società fiduciarie
Le società fiduciarie sono definite dall’art. 1 della L. n. 1966/1939 come quelle società che, con la sottoscrizione del contratto fiduciario, “si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l’amministrazione dei beni per conto di terzi, l’organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni”.
Esistono due tipi di società fiduciarie;
a) quelle ad amministrazione “statica”, le quali svolgono la sola attività di amministrazione e conservazione del patrimonio del cliente;
b) quelle ad amministrazione dinamica, che corrispondono utili di gestione, svolgendo il servizio di collocamento su base individuale di portafogli di investimento mediante intestazione fiduciaria.
In entrambi i casi si è in presenza di un’attività svolta nell’interesse altrui; tuttavia, mentre la società fiduciaria “statica” non ha il potere di disporre liberamente del bene o diritto alla stessa affidato in amministrazione dal fiduciante, il gestore fiduciario acquista invece la piena disponibilità dei beni e diritti conferiti e può, quindi, alienarli, utilizzando il ricavato per procedere a nuovi acquisti nell’interesse del conferente.