La Corte di appello di Firenze, nella sentenza n. 1729, il 15 ottobre scorso, ha avuto modo di pronunciarsi sugli effetti dell’illegittimo rimborso del finanziamento erogato dal socio alla società in presenza dei presupposti per l’applicazione della postergazione ex art 2467 c.c.
Sul tema, occorre preliminarmente ricordare che, ai sensi dell’art. 2467 c.c., è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori il rimborso dei finanziamenti erogati dai soci a favore della società in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulti un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
In altre parole, se un socio ha concesso alla società un finanziamento in presenza dei presupposti sopra ricordati la società non può rimborsarglielo fino a quando tali presupposti non siano venuti meno e non siano soddisfatti (o soddisfabili) tutti gli altri creditori.
Ebbene, cosa accade in violazione di questa regola generale?
La società che ha ricevuto un finanziamento dal socio e glielo ha rimborsato in una situazione di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio sociale , oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, non può poi ottenere la restituzione del rimborso del finanziamento fatto al socio in una situazione del genere, con l’azione di ripetizione dell’indebito.