La liquidazione controllata del sovraindebitato è una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, disciplinata dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D. Lgs. n. 14/2019), che può essere disposta anche su domanda dei creditori, diretta alla liquidazione del patrimonio del debitore ed alla ripartizione dell’attivo tra i creditori, nel rispetto della par condicio creditorum. La struttura della procedura è simile a quella della liquidazione giudiziale, in quanto è finalizzata a liquidare il patrimonio del debitore in modo da distribuire l’atto ai creditori. Anche la liquidazione controllata consente al debitore di beneficiare, a determinate condizioni, della esdebitazione, che consente nella liberazione dei debiti rimasti insoddisfatti.
L’art. 41, comma 5, del DLgs. 136/2024 (c.d. decreto “Correttivo-ter”) – entrato in vigore il 28 settembre 2024 – ha modificato l’art. 272 (rubricato “elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione”) del Codice della crisi (CCII), in materia di procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato di cui agli artt 268 e ss. del CCII.
In particolare, ha introdotto al comma 2 della citata disposizione, analogamente a quanto già previsto in materia di liquidazione giudiziale e in una condivisibile ottica di garantire l’efficienza (anche) della liquidazione controllata del sovraindebitato, l’espressa previsione del termine di deposito del programma di liquidazione, nonché, per il tramite del rinvio operato anche al comma 2 – in aggiunta ai già precedentemente individuati commi 3 e 4 – della disposizione di cui all’art. 213 del CCII, la possibilità, per il liquidatore nominato, di rinunciare alla liquidazione dei beni, allorché detta attività appaia manifestamente non conveniente.
In tal guisa, merita segnalare il provvedimento con cui il Tribunale di Rimini, in accoglimento di un’istanza formulata dal nominato liquidatore, ha approvato la modifica del programma di liquidazione e, al contempo, ha autorizzato il liquidatore a presentare ricorso per la vendita del bene immobile incluso nella procedura secondo le modalità di cui all’art. 791-bis c.p.c., in quanto ritenute maggiormente convenienti per il ceto creditorio.