Con lo studio n. 28-2024/CTS, il Consiglio nazionale del notariato analizza analizza una categoria di enti ancora sconosciuta: gli “enti filantropici”.
Gli stringenti requisiti normativi richiesti, da un lato, e la particolarità di tali soggetti rispetto alle tipologie tradizionali di enti del Terzo settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, imprese sociali), dall’altro, hanno infatti limitato il proliferare degli enti filantropici, che attualmente costituiscono “poco più dello 0,2%” degli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS.
Secondo il Notariato, però, una conoscenza più approfondita della tipologia di ETS in esame dovrebbe contribuire al suo sviluppo e a una maggiore diffusione sul territorio nazionale; la qualifica può infatti essere assunta sia dagli enti che erogano somme di denaro o beni (c.d. “filantropia classica o tradizionale”), sia dai soggetti che erogano servizi di interesse generale o che supportano, mediante servizi strumentali, anche di investimento, altri enti non profit (c.d. “filantropia moderna o strategica”).
Dal punto di vista soggettivo, gli enti filantropici sono enti del Terzo settore “costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione” (art. 37 comma 1 del DLgs. 117/2017); di conseguenza, non possono assumere tale qualifica né le associazioni non riconosciute, né gli altri enti di carattere privato diversi dalle società.
La scelta del legislatore di riservare la qualità di ente filantropico ai soli enti personificati risiede, secondo il Notariato, nel fatto che l’attività tipica di tali soggetti viene svolta attraverso modalità di finanziamento che richiedono un livello elevato e diffuso di fiducia; tale esigenza viene tutelata dal possesso da parte dell’ente della personalità giuridica, che prevede l’obbligo di avere sempre un patrimonio netto positivo, oggetto di verifica sia da parte degli organi dell’ente, sia da parte delle autorità di controllo degli enti del Terzo settore.
La principale caratteristica dell’ente filantropico è quella di “erogare denaro, beni e servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale”; il Notariato in merito osserva che tale attività non è limitata alla beneficenza di cui all’art. 5 ma 1 lett. u) del DLgs. 117/2017, ben potendo riguardare anche altre attività.
L’ente filantropico potrebbe quindi erogare, ad esempio, interventi e servizi sociali, interventi e prestazioni sanitarie, attività culturali, ecc.; l’attività erogativa, infatti, costituisce “più una modalità dell’agire che un’attività di uno specifico tipo o con uno specifico oggetto”.