Come era facile immaginare, l’incauta proposta di imporre la presenza di un rappresentante del MEF nei “collegi di revisione o sindacali” di società, enti, organismi e fondazioni che ricevano, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi a carico dello Stato di entità significativa (contenuta in quello che era l’art. 112 della prima versione del Ddl. di bilancio 2025) non ha avuto lunga vita.
In base alla riformulazione della disposizione (ora collocata nel comma 857 dell’articolo unico), infatti, nello svolgimento dei propri compiti e secondo le responsabilità ad essi attribuite dalla vigente disciplina, gli organi di controllo, anche monocratici, di società, enti, organismi e fondazioni che percepiscano, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un contributo di entità significativa da parte dello Stato sono tenuti a: effettuare apposite attività di verifica tese ad accertare che l’utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per le quali sono stati concessi; inviare annualmente al MEF una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.
Per conoscere quale sia l’entità significativa del contributo a carico dello Stato, peraltro, sarà necessario attendere un DPCM, predisposto su proposta del Ministro dell’Economia, da adottare entro la fine di marzo 2025 (90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2025). Ciò analogamente all’idea originaria della disposizione, che, però, fissava un livello di significatività iniziale pari a 100.000 euro annui.