Sul versante penale occorre interrogarsi circa la rilevanza che può assumere il principio di proporzionalità per la determinazione dei criteri di imputazione soggettiva delle condotte omissive dei sindaci.
Difatti, se è ormai pacifico che la riforma non ha inciso sul contenuto della posizione di garanzia dei sindaci, il principio di proporzione impone di contenere l’intervento punitivo solo nei confronti delle violazioni che abbiano travalicato la soglia di tolleranza imposta dalla complessità dei compiti affidati all’organo di controllo.
In quest’ottica, dovrebbero anzitutto assumere rilevanza penale solo le omissioni connotate da colpa grave, ossia da macroscopica trascuratezza dei doveri di controllo, in modo da avallare definitivamente un criterio di giudizio che trova sempre più consensi anche nella giurisprudenza di legittimità rispetto ai reati “fallimentari”.
Le forza innovativa della riforma, peraltro, consente di spingersi oltre, sino a escludere la colpa per imperizia nei confronti del sindaco che abbia applicato in modo ragionevole e adeguato al caso concreto le Norme di comportamento approvate dal CNDCEC, analogamente a quanto, mutatis mutandis, l’art 590 sexies c.p. prevede per la professione sanitaria. Questa conclusione, infatti, appare l’unica coerente con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e con la finalità rieducativa della pena (art 27 Cost) di cui il “neocodificato” principio di proporzione rappresenta l’inevitabile precipitato operativo.
In altri termini, sembra ormai giunto il momento di riconoscere che, se il sindaco ha conformato il proprio operato alle linee guida della professione e alle prassi operative comunemente accettate, non può essere rimproverato (quantomeno non in sede penale) per non aver fatto “di più” o per non aver intuito qualcosa che andava oltre il rischio consentito da tali regole.
Del resto, escludere la rilevanza penale della colpa per imperizia in presenza di comportamenti coerenti con le buone prassi non significa abbassare la guardia, bensì premiare la professionalità e, in definitiva, incentivare l’innalzamento della qualità dell’attività di controllo.