Le messaggerie WhatsApp possono costituire prova di un contratto concluso? Come agire in un giudizio?
Ci potrebbe succedere di concludere un contratto tramite Whatsapp. Bisogna tenere presente che per il nostro ordinamento, in materia contrattuale, la forma scritta è elemento essenziale solo quando richiesto dalla legge in alcune ipotesi a pena di nullità ( si poensi all’atto scritto richiesto per i contratti bancari e al rogito notarile per i trasferimenti immobiliari). Dunque, in linea generale, in materia contrattuale la forma da adottare è libera. Anche l’accordo verbale può essere sufficiente a siglare un affare: la tradizionale stretta di mano non vale meno di una scrittura privata, fermo restando che la forma scritta è sempre preferibile sotto il profilo probatorio, perchè più facilmemte dimostrabile in un processo.
Stante il principio della libertà della forma, un contratto si può concludere anche tramite chat di WhatsApp? Un ordine, un prestito, una promessa di assunzione, una donazione: molti di questi impegni vengono assunti mediante messaggi testuali o audio. Ecco che allora ci si potrà chiedere, nel caso in cui una delle due parti dovesse venire meno agli accordi presi, se si può usare la chat WhatsApp come prova di un contratto.
La chat di WhatsApp ha valore di prova
Bisogna rammentare che il Codice civile è improntato al principio di «tipicità dei mezzi di prova», secondo cui, nelle cause di natura civilistica, possono essere introdotte e utilizzate in modo esclusivo solo le prove previste e disciplinate dal legislatore. E sicuramente, nella mente di chi ha scritto il Codice civile nel 1942, non c’era ancora WhatsApp.
Nonostante questa rigida interpretazione, durata per decenni, le chat sullo smartphone o sul computer stanno acquistando sempre più peso al fine di rivendicare i propri diritti e dimostrare comportamenti illeciti.
La Cassazione ha spiegato che l’acquisizione di tali dialoghi può avvenire anche senza la necessità di consegnare lo smartphone al giudice affinché lo acquisisca agli atti: è sufficiente lo screenshot. E se poi la chat contiene dei messaggi audio si può sempre procedere alla trascrizione del loro contenuto.
Laddove la legge non impone particolari forme al contratto, ben potrebbe essere che l’accordo stretto tramite WhatsApp sia sufficiente a dimostrare il raggiungimento dell’accordo tra le parti e quindi la nascita delle relative obbligazioni.
Secondo il tribunale di Milano, fa fede la chat e le intese che da essa traspaiono. E se poi una delle parti dovesse eccepire che gli accordi sono stati modificati o integrati verbalmente dovrà dimostrarlo: nel frattempo, la chat di WhatsApp assume valore di prova nonostante il Codice civile non la contempli.
Come si prova la conclusione di un contratto con WhatsApp?
Applicando ai sistemi di messaggistica istantanea le stesse regole che abbiamo esaminato, la giurisprudenza ritiene valido anche lo scambio di proposta ed accettazione tramite WhatsApp ai fini della conclusione del contratto ed anche come prova del suo contenuto.
Il problema pratico delle chat – come anche delle e-mail – è che esse, a differenza delle raccomandate o delle Pec, non garantiscono una prova certa della loro effettiva ricezione: potrebbe succedere, infatti, che un’email finisca nello spam, o venga inviata a una casella piena che non può riceverla, o che un sms non venga visualizzato per qualsiasi ragione. Con WhatsApp, però, questo inconveniente è in buona parte risolto dalla doppia spunta blu, che informa il mittente dell’avvenuta lettura del suo messaggio da parte del destinatario. Si tratta di un’informazione fornita da un soggetto terzo, indipendente e neutro rispetto alle parti, e che perciò è considerata pienamente attendibile come prova.
Le chat di WhatsApp si possono contestare?
La giurisprudenza più recente fa rientrare gli scambi di messaggi tramite WhatsApp – ed anche gli sms, i “messaggini” di testo – tra le cosiddette «riproduzioni meccaniche» a cui la legge dà valenza di prova piena, all’interno del processo, dei fatti che descrivono e delle circostanze che rappresentano, ma solo se non sono contestate dalla controparte, come prevede l’art. 2712 del Codice civile. In pratica, se la conclusione del contratto viene contestata, o se l’esecuzione della prestazione prevista viene negata, la parte che ne ha interesse potrà agire in giudizio e produrre la trascrizione, o anche gli screenshot, della conversazione attraverso cui il contratto si è concluso, o dei messaggi ulteriori che dimostrano come la controparte fosse consapevole dell’avvenuta conclusione del contratto, alla quale aveva dato la sua accettazione.
La parte contro cui i messaggi di WhatsApp sono prodotti può operarne il disconoscimento, ma deve farlo in maniera specifica, non in modo generico o pretestuoso. E sarà molto difficile sostenere di non aver ricevuto un messaggio se ad esso è stata data risposta. Quindi la conservazione dei messaggi è un’arma che può decretare il successo o la sconfitta nella causa. Per questo è sempre bene salvare le chat con clienti e fornitori e con tutti coloro con cui si intrattengono rapporti commerciali o privati che hanno dato luogo alla conclusione di un contratto.
Come provare il contratto con WhatsApp in una causa
Aderendo ai principi che ti abbiamo spiegato, la giurisprudenza attuale è in massima parte orientata a riconoscere un ampio significato probatorio alle chat di WhatsApp, se la loro trascrizione è completa e fedele, ed anche quando vengono prodotte in giudizio tramite screenshot, la foto che le riproduce come compaiono sullo schermo. Così lo scambio di messaggi WhatsApp fa piena prova dell’accordo raggiunto dalle parti.