11 ottobre 2023 il Tribunale di Roma ha approvato l’aggiornamento delle tabelle per il ristoro del danno non patrimoniale (sotto allegate), poi pubblicate il 10 novembre 2023 in sostituzione delle precedenti del 2019.
Tale aggiornamento nasce dall’esigenza, spiega il Tribunale nella relazione, di garantire, da una parte, l’adeguamento all’indice Istat per la rivalutazione dei crediti di impiegati e operai per gli anni 2019-2022 che è stato incrementato del 15,8% e, dall’altra parte, di proseguire l’opera di ricerca dei criteri sulla base dei quali procedere alla liquidazione delle ulteriori ipotesi di danno (quali ad esempio il danno riflesso subito dai congiunti a causa delle lesioni permanenti dei danneggiati)
Il criterio del “punto variabile”
Il criterio del punto variabile, che caratterizza il sistema tabellare e che è stato adottato dal Tribunale di Roma a partire dagli anni ’90, si fonda sul presupposto medico- legale secondo cui la sofferenza derivante dalle lesioni alla salute aumenta in termini più che proporzionali rispetto alle lesioni permanenti subite. Tale criterio è stato adottato anche dal legislatore con il sopracitato art. 138.
Il suddetto metodo valutativo, si fonda sul risarcimento del danno quantificato moltiplicando la percentuale d’invalidità permanente per una somma di denaro che rappresenta il singolo punto d’invalidità.
In questo modo il risultato risarcitorio viene modellato tenendo conto del periodo in cui avrà effetto la menomazione e dunque tenendo conto dell’età del danneggiato (valutata sul dato della durata media della vita fornito dall’Istat).
Il criterio del punto variabile è stato ritenuto idoneo, ai fini di un’equa liquidazione del danno, anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha precisato che il parametro standardizzato in questione può essere utilizzato a condizione che lo stesso venga poi adeguato alle specificità del caso concreto (cfr. Cass. n. 20895/2015). La Corte ha evidenziato come tale sistema riesca a garantire una valutazione equitativa del danno non patrimoniale tale da garantire, sia l’uniformità del giudizio (per casi analoghi), sia un’adeguata valutazione che tenga conto delle peculiarità dell’evento lesivo.
Danno morale soggettivo
Nella tabella adottata per l’anno 2023 è stata data piena applicazione al principio contenuto all’art. 138 del Codice, prevedendo un importo tabellare del danno morale soggettivo sulla base della somma predeterminata per ciascun punto di danno biologico ed individuando un range di oscillazione in riduzione o in incremento in funzione della prova fornita rispetto alla lesione effettivamente subita. Tale parametro trova applicazione nei soli casi in cui sia riscontrata una lesione all’integrità psico-fisica del danneggiato, posto che lo stesso presuppone l’esistenza di un danno biologico.
Danno da perdita parentale
La Tabella romana, nell’ottica di massima personalizzazione del danno da perdita parentale, prevede un sistema a punti, basato sull’attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro che costituisce il valore ideale di ogni punto. Sull’importo finale così ottenuto possono poi essere applicati dei correttivi (ad esempio la convivenza con il parente vittima dell’evento dannoso) per adeguare ulteriormente il risarcimento della lesione alla fattispecie concreta.
Danno biologico – incapacità temporanea
Il Tribunale ha ritenuto di dover aggiornare l’importo giornaliero per il risarcimento del danno non patrimoniale in esame per l’anno 2023, tenendo conto dell’aumento del tasso d’inflazione annuo registrato dall’Istat nel corso del periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022 nella misura pari al 15,8%, al fine di adeguare il pregiudizio subito dal danneggiato ad un valore economico più realistico in ragione del fenomeno inflattivo in corso. L’importo risarcitorio in esame viene corrisposto nei soli casi d’inabilità temporanea per i quali la legge non disponga l’applicazione degli importi stabiliti dall’art. 139 del Codice, che tratta, invece, ipotesi d’invalidità più gravi rispetto a quelle risarcite con la tabella in esame.