L’art. 2086 comma 2 c.c., nel testo modificato dall’art. 375 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (“CCII”), introdotto dal D.lgs. n. 14/2019, stabilisce che tutti gli imprenditori che operano in forma societaria o collettiva hanno il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale.
modello di organizzazione e di controllo di cui al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (su cui infra, par. 7).
2. L’assetto organizzativo, amministrativo e contabile
L’assetto organizzativo è composto essenzialmente da:
- la struttura organizzativa, che organizzativa definisce ed individua i necessari livelli gerarchici e i conseguenti rapporti formali di dipendenza, a sua volta articolata nella struttura organizzativa di base (rappresentata dalle unità organizzative, dai compiti e dalle relazioni), nella struttura delle unità organizzative (con evidenza di mansioni e responsabilità) e nell’assegnazione dell’autorità e delle modalità di applicazione del potere. La struttura.
- i sistemi operativi, la componente in grado di definire il grado di relazione tra le unità organizzative, consistenti nel sistema dei processi, nella determinazione degli obiettivi, delle strategie e all’assegnazione delle risorse (sistema di pianificazione programmazione e controllo), nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in quello di gestione del personale, nel sistema di autoregolamentazione e in quello informativo.
3. L’adeguatezza degli assetti
Come si è accennato, ai sensi dell’art. 2086 comma 2 c.c. (che riprende la definizione dell’art. 2381 comma 5 c.c.), l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile di cui deve dotarsi la società deve essere adeguato in relazione alla natura dell’attività esercitata e alle dimensioni dell’impresa.
Le società, pertanto, sono tenute a dotarsi di assetti che siano adeguati in relazione a:
- la natura dell’impresa, cioè l’oggetto sociale;
- la dimensione dell’impresa, cioè la complessità aziendale, caso per caso; essendo evidente, ad esempio, che in una S.r.l. di ridotte dimensioni per giro d’affari ed organizzazione aziendale, gli assetti risulteranno adeguati anche se caratterizzati da una relativa semplicità, mentre in una grande S.p.A., che svolga anche attività di direzione unitaria, presenta una complessità organizzativa tale da imporre una più ampia ed analitica articolazione degli assetti.
NII.
4. Gli obblighi degli organi societari nell’adozione degli assetti
Organi competenti a predisporre gli adeguati assetti organizzativi sono, ai sensi e dell’art. 2381, comma 5 c.c., gli organi delegati, mentre organo competente a valutarne l’adeguatezza è, ai sensi e dell’art. 2381, comma 3 c.c., l’organo delegante. In assenza di organi delegati, gli obblighi di cui sopra gravano sull’amministratore unico o sul CdA nel suo complesso.
La legge prevede quindi la seguente una ripartizione di competenze in seno all’organo amministrativo:
- sugli organi delegati ricade l’obbligo di istituire e curare che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile risulti adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa;
- al CdA spetta la valutazione dell’adeguatezza dell’assetto amministrativo istituito dagli organi delegati;
- al collegio sindacale spetta la vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
La realizzazione di un adeguato assetto organizzativo si realizza, dunque, attraverso due fasi: una prima, statica, di competenza degli amministratori (deleganti e delegati), e una seconda, dinamica, di competenza dell’organo di controllo.