L’azione revocatoria di un atto di costituzione di un fondo patrimoniale tra coniugi determina l’inefficacia del vincolo di destinazione generato con l’atto, ma non anche dei successivi atti di disposizione in favore di terzi dei beni conferiti nel fondo, in quanto si tratta di atti non dipendenti dall’atto di costituzione dello stesso.
Questo è il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza N. 28593 ,pubblicata ieri, che ha esaminato il tema delle conseguenze della revocatoria di un fondo patrimoniale su eventuali successivi trasferimenti a terzi dei beni vincolati.
Nel caso di specie, il creditore proponeva e vedeva accolta l’azione revocatoria (con conseguente inefficacia) dell’atto con cui il debitore aveva costituito un fondo patrimoniale, in cui aveva conferito beni immobili di sua proprietà. In seguito a ciò, il creditore aveva promosso, tra l’altro, una procedura espropriativa nei confronti della società che aveva acquistato (con atto trascritto anteriormente al pignoramento) alcuni dei cespiti inclusi nel fondo patrimoniale oggetto di revocatoria. I giudici di merito dichiaravano insussistente il diritto a procedere, in quanto l’accoglimento della revocatoria dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale non comportava l’“inefficacia di un separato e successivo atto di alienazione che il debitore abbia concluso e che non derivi, direttamente o in via mediata, all’atto revocato”.
La “propagazione” ai terzi acquirenti dell’inefficacia, come prevista dall’art. 2902 comma 1 c.c., postula, infatti, che oggetto della revocatoria sia un atto di disposizione di un bene. La norma, estendendo l’inefficacia anche agli atti di circolazione successivi e dipendenti, consente al creditore di esercitare le azioni esecutive che gli sarebbero state precluse se l’atto di disposizione non fosse stato compiuto.
Diverso è quanto si verifica in ipotesi di costituzione di un fondo patrimoniale, che genera unicamente un vincolo di destinazione dei beni e ne limita l’espropriabilità.
In ragione di ciò, deve escludersi l’inefficacia degli atti di acquisto a opera di terzi di beni costituiti nel fondo revocato, anche considerato che detti acquisti non dipendono dal fondo patrimoniale attinto dalla revocatoria.