Il n. 118/2021 ha introdotto, a partire dal 15 novembre 2021, uno strumento per prevenire e affrontare situazioni di crisi delle imprese: la composizione negoziata della crisi d’impresa (CNC). La CNC è finalizzata a permettere il risanamento delle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato.
Il DLgs. 136/2024 (“correttivo-ter” del Codice della crisi) introduce alcune novità in materia di attività preliminare all’utilizzo della composizione negoziata.
In primo luogo, è modificato l’art. 12 del DLgs. 14/2019 (CCII), sotto un duplice profilo, a partire dall’integrazione del comma 1, nel senso di chiarire che può accedere allo strumento stragiudiziale l’imprenditore commerciale o agricolo che si trova in stato di crisi o insolvenza (art. 2 comma 1 lett. a) e b) del CCII), oppure – a differenza degli strumenti di regolazione – anche solo in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabili tali situazioni (c.d. pre-crisi e crisi), e avente ragionevoli prospettive di risanamento.
Il secondo intervento sull’art. 12 del CCII riguarda il comma 2, al fine di precisare che le soluzioni idonee a superare le predette condizioni di accesso alla composizione negoziata, comprendenti anche il trasferimento dell’azienda o di rami di essa, devono preservare, nella misura possibile, i posti di lavoro.
È, inoltre, integrato l’art. 13 del CCII, stabilendo che l’esperto – iscritto nell’elenco dei professionisti nominabili nell’ambito del procedimento – deve curare l’aggiornamento del proprio curriculum vitae, con la sintetica indicazione delle composizioni negoziate seguite e del loro esito (comma 5).
Il DLgs. 136/2024 apporta, altresì, diverse modifiche all’art. 17 del CCII, relativamente ai documenti da inserire nella Piattaforma telematica in sede di istanza di nomina dell’esperto, al fine di agevolare l’utilizzo della composizione negoziata della crisi e garantire l’efficienza delle trattative. Nella lett. a) del comma 3, è precisato che i bilanci degli ultimi 3 esercizi sono quelli approvati e la situazione aggiornata – a non oltre 60 giorni prima della presentazione della domanda – comprende anche quella economica.
È anche aggiunta la lett. a-bis), per disciplinare il caso della mancata approvazione dei bilanci, prescrivendo l’obbligo di caricare i progetti di bilancio oppure una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata sempre a non oltre 60 giorni prima della presentazione dell’istanza.
È poi riformulata la lett.d), con l’intento di chiarire il contenuto dell’autocertificazione del debitore, che deve attestare di non aver depositato domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza
È stato, infine, aggiunto il comma 3-bis dell’art. 17 del CCII. Nelle more del rilascio della documentazione di cui all’art. 17 comma 3 lett. e), f) e g) del DLgs. 14/2019, l’imprenditore può inserire nella Piattaforma telematica l’attestazione di aver richiesto, almeno 10 giorni prima della presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto, la certificazione unica dei debiti tributari, contributivi e per premi assicurativi (artt. 363 e 364 del CCII), e la situazione debitoria complessiva risultante presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.