I soci di una spa hanno il diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni nei 15 giorni che precedono la data fissata per l’assemblea legittimante l’esercizio del diritto di recesso (art. 2437 ter c.c, comma 6)
L’art. 2437–ter, sesto comma, c.c. consente al socio che intenda contestare la determinazione del valore delle partecipazioni operata dall’organo amministrativo ai fini dell’esercizio del diritto di recesso di adire l’autorità giudiziaria, chiedendo la nomina di un esperto.
Incerte appaiono le conseguenze derivanti dalla violazione dell’obbligo di determinare e far conoscere preventivamente il valore di liquidazione delle azioni.
Secondo una prima ricostruzione, tale inadempimento potrebbe dar luogo a un vizio in grado di determinare l’annullamento della delibera legittimante il recesso.
Secondo la decisione del 14 genanio 2011 del Tribunale di Napoli, invece, la violazione in questione non inficerebbe il procedimento assembleare e la deliberazione che lo definisce, consentendo esclusivamente al socio che ha subìto un pregiudizio di agire in giudizio per ottenere il risarcimento dell’eventuale danno.
A giudizio della decisione 13 dicembre 2007 del Tribunale di Roma, ancora, l’omessa predeterminazione del valore di liquidazione delle azioni equivarrebbe alla contestazione del valore stesso, legittimando il socio recedente a richiedere al Tribunale la nomina di un esperto per provvedere alla stessa (ex art. 2437-ter comma 6 c.c.).
Il medesimo Tribunale, con decisione del 30 aprile 2014 ha ribadito come il sostenere che in mancanza della preventiva determinazione del valore delle azioni, non potendosi configurare alcuna contestazione in senso proprio, non potrebbe ricorrersi al Tribunale per la designazione dell’esperto – dovendosi percorrere la strada dell’impugnativa della delibera – costituisca una soluzione che non tutelerebbe i soci che non possiedono una partecipazione legittimante per l’impugnativa. Al contrario, deve ritenersi che la posizione del socio recedente può essere tutelata in modo più soddisfacente, non già attraverso la previa impugnativa della delibera, ma attraverso il ricorso al Tribunale, ai sensi dell’art. 2437-ter comma 6 c.c.
Si ribadisce, quindi, che l’omessa determinazione del valore di liquidazione delle azioni equivale alla contestazione del valore stesso, legittimando il socio recedente a richiedere al Tribunale la nomina di un esperto per provvedere alla stessa.
Secondo i giudici di merito, in particolare, tale soluzione:
– avrebbe il pregio di evitare di sacrificare eccessivamente la posizione del socio, il quale, in caso di inerzia dell’organo amministrativo, sarebbe costretto a convenire la società in un giudizio a cognizione piena al fine di far accertare la fondatezza delle proprie pretese;
– consentirebbe di evitare comportamenti abusivi degli amministratori, i quali potrebbero omettere di procedere alla stima della partecipazione o muovere contestazioni pretestuose al recesso proposto dal socio al solo scopo di impedire a quest’ultimo di attivare la procedura di cui all’art. 2437-ter comma 6 c.c.;
– non pregiudicherebbe in alcun modo l’interesse della società, la quale non subisce alcun danno dalla stima effettuata dall’esperto, posto che il socio recedente non può agire esecutivamente finché non sia definitivamente accertata la legittimità del suo recesso.