La ristrutturazione dei debiti è una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, disciplinata dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D. Lgs n. 14/2019), a carattere volontario, alla quale possono accedere solo i consumatori, basata su una proposta di soddisfacimento dei crediti formulata dal debitore, che viene rimessa alla valutazione del Tribunale. Essa consente, come le altre procedure di sovraindebitamento, al debitore di ottenere, entro determinati limiti, l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti pregressi. È una procedura simile al concordato preventivo, ma con una differenza fondamentale. La proposta del debitore non è sottoposta alla votazione dei creditori, ma solo alla valutazione e al controllo del Tribunale.
Con la procedura di ristrutturazione dei debiti, il consumatore, che si trova in uno stato di sovraindebitamento, può proporre ai propri creditori il soddisfacimento delle loro pretese, in qualsiasi forma e in una misura anche parziale e differenziata.
L’accesso è riservato al solo consumatore e, pertanto, i debiti che attraverso l’accordo si vogliono regolare devono necessariamente essere contratti in tale qualità.
Non può accedervi, invece, il debitore che intende porre rimedio alla propria situazione di sovraindebitamento per debiti contratti in occasione dello svolgimento dell’attività imprenditoriale ovvero professionale potendo, diversamente, accedere alla procedura di concordato minore, sussistendone i presupposti.
La questione assume particolare rilevanza soprattutto con riferimento a situazioni ibride ossia relativamente alla possibilità che il debitore – consumatore intenda regolare debiti c.d. misti ossia di natura personale e anche derivanti dallo svolgimento dell’attività d’impresa.
La modifica introdotta dal DLgs. 136/2024, nonostante il chiarimento reso, non sembra dirimere, in maniera definitiva, i dubbi circa l’ammissibilità di una ristrutturazione per debiti promiscui, soprattutto quando il debito imprenditoriale sia meno rilevante (rispetto a quello consumeristico) ovvero quando il debitore abbia cessato l’attività imprenditoriale.
In quest’ultimo caso, in ragione dell’introduzione dell’art. 33omma 1-bis del DLgs. 14/2019, operata dal DLgs. 136/2024, il debitore – imprenditore cessato – sebbene per debiti promiscui, potrebbe poter ricorrere alla sola liquidazione controllata.