Il Tribunale di Forlì, con il decreto del 5 febbraio 2024, ha dichiarato inammissibile la domanda di apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti (riservata al solo consumatore) presentata, ai sensi degli artt. 67 ss. del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, CCII), da parte di un imprenditore cancellato dal Registro delle imprese, attualmente lavoratore dipendente, ma con un’esposizione debitoria ancora comprensiva di debiti provenienti dalla pregressa attività di impresa.
Tale decreto esclude lo status di consumatore in capo al soggetto che presenti un’esposizione debitoria caratterizzata anche da debiti afferenti la pregressa attività di impresa e che, quindi, con il piano intenda ristrutturare tali posizioni debitorie, dovendosi, al contrario, opinare come, ai fini della riconducibilità nell’alveo del genus consumatore, appaia necessario che i debiti da ristrutturare siano tutti ed esclusivamente di natura personale.
Dunque, seppure il soggetto cancellato dal Registro delle Imprese non svolga più attività di imprenditore, ed anche se i suoi debiti personali siano prevalenti rispetto ai debiti derivanti dal pregresso esercizio dell’impresa, non potrà accedere alla procedura di maggior favore della ristrutturazione dei debiti ( non soggetta alla votazione dei creditori ma solo ad una valutazione di convenienza del Tribunale).