La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6382/2025, ha ribadito il principio secondo cui il curatore del fallimento della società committente è legittimato a sollevare, nel giudizio di verifica conseguente alla domanda di ammissione del credito del professionista, l’eccezione d’inadempimento, secondo i canoni della responsabilità contrattuale, con il solo onere di contestare, in relazione alle circostanze del caso, la non corretta esecuzione, a opera del contraente in bonis, della prestazione o l’incompleto adempimento da parte dello stesso (Cass. n. 35489/2023).
Il professionista, in tal caso, ha l’onere di dimostrare l’esattezza del suo adempimento per la rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera ovvero dell’evoluzione negativa della procedura, culminata nella sua cessazione (anticipata o non approvata giudizialmente) e nel conseguente fallimento.
I giudici hanno chiarito che tanto il commercialista, quanto l’avvocato, dopo aver accettato l’incarico di predisporre e/o di patrocinare una domanda di ammissione alla procedura di concordato, con i relativi allegati, hanno l’obbligo, al pari dell’attestatore incaricato dal debitore, di eseguire la prestazione professionale con la diligenza richiesta, ex art 1176 c.c. comma 2 c.c., dalla natura dell’incarico.
In particolare, ciò si verifica con la redazione di una proposta di concordato che, dovendo essere funzionale al conseguimento del risultato perseguito dal debitore, e cioè l’ammissione al concordato preventivo, l’approvazione dei creditori e l’omologazione della stessa da parte del tribunale, sia rispettosa, nella forma e nel contenuto, delle norme di legge (Cass. n. 1152/2020) partire dall’ art 161 comma lett. a del RD 267/42, che impone al debitore di fornire ai creditori (come oggi stabilito dall’art. 4 comma 2 lett. a) del DLgs. 14/2019) l’adeguata conoscenza di tutti gli elementi necessari per consentire agli stessi di decidere, con piena e puntuale consapevolezza della situazione patrimoniale del debitore, nei confronti della proposta di concordato.
Ne consegue che l’indicazione nella domanda o nel piano o nei relativi allegati di dati patrimoniali incompleti, errati o inattendibili, che potrebbero indurre i creditori a ritenere l’inesistenza di alternative e migliori possibilità di realizzo, integra il colpevole inadempimento del professionista agli obblighi contrattuali.