Il termine per stipulare le polizze contro le calamità naturali, attualmente, è quello del 31 marzo (anche se il Governo sta valutando un rinvio), ma permangono punti oscuri che riguardano non solo l’ambito di applicazione oggettivo ma anche i destinatari delle disposizioni.
L’art. 1 comma 101 della L. 213/2023 stabilisce che sono tenute a stipulare le polizze catastrofali in oggetto le imprese:
– con sede legale in Italia;
– con sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia;
tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c
Essendo il Registro delle imprese composto da una sezione ordinaria e diverse sezioni speciali, il generico richiamo alla “iscrizione del Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile” dovrebbe riguardare sia le imprese iscritte nella sezione ordinaria, sia quelle iscritte nelle sezioni speciali.
Sono quindi tenuti a stipulare le polizze, tra gli altri: gli imprenditori commerciali, piccoli e non; gli artigiani; le società di persone; le società di capitali; i consorzi e le società consortili; gli enti pubblici economici.
Un discorso a parte lo meritano le società tra professionisti. Qualche dubbio sull’obbligo in capo a questi soggetti si pone, considerato che, sebbene siano iscritte in una sezione speciale del Registro, non sono propriamente “imprese” (come richiede la norma sulle polizze, che fa espresso riferimento a queste, e non genericamente agli iscritti).
Anche se le STP adoperano il modello societario, infatti, l’attività che svolgono è di tipo professionale: ai sensi dell’art. 10 comma 4 L. 183/2011, possono assumere la qualifica di società tra professionisti “le società il cui atto costitutivo preveda: a) l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci”. Così anche l’art. 1 comma 1 lett. a) del DM 34/2013, secondo cui la STP deve avere a oggetto “l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico”.