Il dlgs 125/24 ha modificato in aumento gli artt. 2435 bis e 2345 ter, relativi, rispettivamente, alla redazione del bilancio abbreviato e micro.
IL DLGS 125/24
ll D.Lgs. n. 125/24, è intervenuto, tra le altre cose, a modificare in aumento i limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro, nonché per l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato (con conseguente estensione dei soggetti esonerati dall’obbligo di redigere il consolidato).
LE MODIFICHE ALL’ART. 2435 BIS
Nel dettaglio, è stato modificato l’art. 2435-bis comma 1 c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:
– totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000 euro (ove in precedenza il limite era 4.400.000 euro);
– ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 di euro (ove in precedenza il limite era 8.800.000 euro);
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
LE MODIFICHE ALL’ART. 2435 TER
È stato, inoltre, modificato l’art. 2435-ter comma 1 c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che possono redigere il bilancio in forma abbreviata sono considerate micro imprese (cui è dedicato lo specifico regime semplificato per la redazione del bilancio) quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:
– totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 220.000 euro (ove in precedenza il limite era 175.000 euro);
– ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (ove in precedenza il limite era 350.000 euro);
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
LA MODIFICA ALL’ART. 27 COMMA 1 DEL DLGS. 127/91
Con riferimento al bilancio consolidato, è stato, invece, modificato l’art. 27 comma 1 del DLgs. 127/91, stabilendo che non sono soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
– totale degli attivi degli Stati patrimoniali: 25.000.000 di euro (ove in precedenza il limite era 20.000.000 di euro);
– totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 di euro (ove in precedenza il limite era 40.000.000 di euro);
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 250.
Da quando decorrono i nuovi limiti dimensionali?
Nel silenzio della norma, che entrerà in vigore il 25 settembre 2024, è possibile ricavare un’indicazione dall’art. 2 della direttiva 2023, in base al quale gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla stessa direttiva per gli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva. In sostanza, i nuovi (e più alti) limiti varranno già dalla campagna bilanci del prossimo anno (2025 per il 2024, in caso di esercizio coincidente con l’anno solare).