L’art. 5, commi 1 e 2 del Dlgs 81/2015, recita che il contratto di lavoro a tempo parziale deve rivestire la forma scritta ai fini della prova e contenere la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.
Ci si domanda quale siano le sorti del contratto part time privo di tale clausola.
La giurisprudenza della Cassazione ha affermato la nullità del contratto di lavoro part time privo dell’indicazione scritta della distribuzione dell’orario della prestazione (con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno), avendo tale specifica forma la finalità di impedire al datore di lavoro di modificare unilateralmente l’orario di lavoro ( Cass. n. 1430/2012)
Non sono però mancate pronunce in cui i giudici di legittimità hanno affermato la nullità solo parizale del contratto privo della clusola in esame, disponendo che la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto, colpita da nullità.
Per questo orientamento, quindi, tranne quando risulti che le parti non avrebbero concluso il contratto senza la specifica clausola sulla riduzione dell’orario affetta da nullità, la nullità parziale non travolge l’intero contratto di lavoro, ma comporta che il rapporto si consideri a tempo pieno.
In tali specifiche ipotesi è stato, quindi, riconosciuto il diritto del lavoratore a percepire le differenze retributive rispetto all’orario full time non svolto a titolo di risarcimento del danno, previa costituzione in mora del datore di lavoro mediante l’intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti necessari per renderla possibile, ai sensi dell’art 1217 c.c.
Tale impostazione pare preferibile rispetto a quella che ritiene il contratto part time nullo tout court, perchè conserva la validità del contratto garantendo tutela al lavoratore.
Sotto il profilo dell’onere probatorio, la Cassazione ha chiarito che in difetto di una clausola scritta sul part time è il datore di lavoro che deve allegare e provare la durata limitata dell’orario lavorativo, anche per facta concludentia.