Per i professionisti che svolgono la funzione di curatore di procedure di liquidazioni giudiziali è frequente riscontrare la presenza, nello stato passivo, di debiti verso l’Erario con somme da versare in tempi piuttosto ristretti.
Una tale evenienza si verifica in particolare con riferimento alle somme dovute al Fisco in quanto trattenute dalla persona giuridica a titolo di ritenute d’acconto su quanto corrisposto ai propri dipendenti o quale IVA incassata sulle vendite, con l’ulteriore conseguenza che in tali circostanze il mancato versamento di quanto dovuto – se l’importo supera una determinata soglia – può determinare la violazione degli artt 10 bis e 10 ter del DLgs. 74/2000, che sanzionano penalmente tali inadempimenti.
Giova precisare che “Fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno precedente, il comportamento omissivo del contribuente non è penalmente rilevante, e la condotta criminosa si realizza e consuma solo nell’istante in cui, alla detta scadenza, si registri un’omissione del versamento che (indipendentemente dalle modalità del suo formarsi) superi la soglia minima prevista”. Ciò perché “la condotta penalmente rilevante non è l’omesso versamento delle ritenute nel termine previsto dalla normativa tributaria, ma il mancato versamento delle ritenute certificate nel maggiore termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo di imposta dell’anno precedente”.
Ci si pone allora il problema di verificare quale sia il soggetto penalmente responsabile della violazione se il debito maturi nel corso dell’attività imprenditoriale, mentre la società è ancora in bonis, ma il termine per il versamento di cui parlato scada dopo la dichiarazione di fallimento della stessa, quando nella gestione dell’azienda all’amministratore è subentrato il curatore.
Il tema è stato affrontato di recente dalla Cassazione con la sentenza n.13135/2025
In caso di liquidazione giudiziale, “il soggetto tenuto ad adempiere all’obbligo di versamento non può più identificarsi nel precedente legale rappresentante della società e ciò perché l’apertura della procedura fallimentare determina lo spossessamento dei beni con conseguente passaggio della gestione sociale in capo al curatore” ed è il curatore del fallimento, quale sostituto di imposta, a essere tenuto agli adempimenti fiscali.
Secondo i giudici di legittimità, infatti, il soggetto che subentra ad altri nella carica di amministratore (o anche di liquidatore) di una società dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del termine fissato per l’adempimento fiscale, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, risponde dei reati previsti dal DLgs. 74/2000.