A fronte di un infortunio mortale occorso al lavoratore di una società appaltatrice di un contratto di “fornitura e posa” di lastre in cemento armato, la Corte di Cassazione torna sul tema della delega in materia di sicurezza sul lavoro. Si tratta della sentenza n. 40682 depositata ieri, con cui si conferma la condanna degli amministratori della società appaltante. La questione cardine riguarda qui la rilevanza di deleghe, di gestione o di funzioni, nel caso in cui “l’evento sia risultato la concretizzazione della totale carenza di effettiva procedimentalizzazione dell’attività produttiva quale politica aziendale volta a subordinare le esigenze della sicurezza rispetto al profitto.”
Innanzitutto, viene distinto il caso in cui si parli di una delega gestoria in seno al CdA, contemplata dal diritto societario all’’art 2381 c.c. ovvero di delega di funzioni, contemplata dall’art. 16 DLgs. 81/2008.
In caso di delega ex art. 16 permane, comunque, in capo al datore di lavoro delegante un preciso dovere di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e, prima ancora, un preciso dovere di individuare quale destinatario dei poteri e delle attribuzioni un soggetto dotato delle professionalità e delle competenze necessarie. Sul piano della responsabilità significa che il soggetto delegante potrà essere chiamato a rispondere degli eventi illeciti in caso di culpa in eligendo o di culpa in vigilando che abbia avuto un ruolo eziologico rispetto agli accadimenti (Cass. SS.UU. n. 38343/81).
L’istituto della delega gestoria, invece, attiene alla ripartizione delle attribuzioni e delle responsabilità nelle organizzazioni complesse, volta ad assicurare un adempimento più efficiente della funzione gestoria (in quanto evidentemente più spedita) e al contempo la specializzazione delle funzioni, tramite valorizzazione delle competenze e delle professionalità esistenti all’interno dell’organo collegiale.
Nel caso qui in esame, l’affermazione della responsabilità in capo agli amministratori deriva dal fatto che, pur in presenza di deleghe gestorie e di deleghe di funzioni, l’evento sia derivato da una carenza di procedimentalizzazione e organizzazione. Tale responsabilità dunque non deriva della mera posizione di amministratori rivestita, ma dalle “gravissime carenze organizzative imputabili ai vertici societari e, in particolare ai tre membri del consiglio di amministrazione” della società appaltante, con particolare riferimento alla “totale assenza di programmazione” nelle procedure di controllo. “Il vizio organizzativo è stato ritenuto tale da investire non solo la produzione dello specifico prefabbricato, di fatto ribaltatosi, ma l’intero processo produttivo, in termini di «chiara politica aziendale», cui gli operai avrebbero dovuto conformarsi, volta a dare prevalenza alla puntualità dei tempi di consegna rispetto alla qualità del prodotto finito, anche in termini di idoneità dello stesso alla gestione del rischio di ribaltamento”.