La Corte di Cassazione chiamata a decidere sulla proroga Covid per gli accertamenti
La proroga di 85 giorni per inoltrare l’avviso di accertamento si applica solo limitatamente al periodo emergenziale 2020, oppure si estende anche alle annualità successive?
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce rinvia alla Cassazione una questione interpretativa legata alla normativa emergenziale Covid-19.
l termine di decadenza per la notifica dell’atto di rettifica della dichiarazione o di accertamento e la contestazione o irrogazione delle sanzioni è il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono sta- ti o avrebbero dovuto essere effettuati.
L’art. 67 del D.L. n. 18/2020, noto come “Decreto Cura Italia”, ha introdotto misure di sospensione ai termini di prescrizione e decadenza, rinviando alle disposizioni previste dall’art. 12 del Dlgs. N. 159/2015, che disciplina le sospensioni dovute ad eventi eccezionali. L’oggetto del contendere è l’applicabilità della proroga di 85 giorni alle attività degli enti impositori, introdotta dall’art. 67 del “Decreto Cura Italia”.
Giurisprudenza contrapposta: posizioni a confronto
Le corti tributarie di merito hanno adottato orientamenti divergenti, suddividendosi in due principali correnti interpretative.
Orientamento restrittivo
Secondo questa linea, la proroga di 85 giorni opera esclusivamente per le annualità i cui termini decadenziali scadevano entro il 31 dicembre 2020. Tale interpretazione si fonda sulla ratio della norma, finalizzata a fronteggiare le difficoltà operative degli enti impositori durante il periodo emergenziale, senza però creare effetti dilatori ingiustificati per gli anni successivi.
Sentenze emblematiche sono quelle della Corte di Giustizia Tributaria (sentenza n. 1186/2023) e della Corte di Taranto (sentenza n. 1239/2024), che hanno escluso espressamente l’applicabilità della proroga per annualità non scadute entro il 2020.
Orientamento estensivo
Al contrario, altre corti ritengono che la proroga si applichi a tutte le annualità accertabili nel 2020, incluse quelle i cui termini di decadenza si sarebbero originariamente conclusi negli anni successivi.
Questa interpretazione si basa sul rinvio normativo all’art. 12 del Dlgs n. 159/2015, ritenuto applicabile senza limiti temporali. Tali pronunce favorevoli a questa tesi sono quelle della Corte di Catania (sentenza n. 7859/2023) e di Caltanissetta (sentenza n. 343/2024), che hanno argomentato l’estensione degli effetti della proroga a tutte le attività ancora pendenti durante il periodo di sospensione.
Il rinvio alla Cassazione: motivi e significato
La Core di Giustizia Tributaria di Lecce, per risolvere la questione, ha ritenuto necessario adire la Suprema Corte con un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis del codice di procedura civile. Questo strumento consente al giudice di merito di sollevare una questione esclusivamente di diritto che presenti gravi difficoltà interpretative e sia necessaria per la definizione del giudizio.
Nella motivazione del rinvio, la Corte di Lecce ha evidenziato tre punti chiave:
1)Necessità della risoluzione per il caso specifico
La decisione sull’applicabilità della proroga è essenziale per stabilire la tempestività o la tardività dell’attività accertativa dell’ente impositore.
2)Gravi difficoltà interpretative
L’evidente contrasto tra le decisioni dei giudici di merito e l’assenza di un pronunciamento della Cassazione hanno creato un vuoto interpretativo che necessita un chiarimento definitivo.
3) Implicazioni generalizzate
La questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi, riguardando non solo casi locali ma anche controversie relative ad altre entrate tributarie. Una pronuncia uniforme della Cassazione permetterebbe di risolvere molte controversie pendenti, riducendo il contenzioso e garantendo certezza del diritto.
Implicazioni per il sistema tributario
Per il contenzioso tributario italiano, la pronuncia avrà effetti significativi. Detterà un principio di diritto vincolante che contribuirà a ridisegnare i confini del potere impositivo degli enti pubblici nel contesto post pandemico. Infatti, la conferma dell’orientamento estensivo potrebbe ampliare i margini di azione degli enti impositori, legittimando attività di accertamento che si estendono ben oltre i termini ordinari. Al contrario, l’adozione della linea restrittiva tutelerebbe maggiormente i contribuenti, limitando gli effetti della proroga agli stretti limiti temporali dell’emergenza.