L’art.1 comma 860 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) ha esteso agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l’obbligo di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – o meglio, un domicilio digitale – al Registro Imprese. A decorrere dal 1° gennaio 2025, data di entrata in vigore della L. 207/2024 quindi, gli amministratori di società sono tenuti comunicare una PEC al Registro delle imprese. Tutto ciò con l’obiettivo di creare un canale di comunicazione ufficiale, tracciabile tra aziende e Pubblica Amministrazione.
Le indicazioni operative del MIMIT
Secondo la nota n. 43836 del 12 marzo, la coincidenza delle PEC con quello della società sarebbe preclusa dalla Direttiva del 22 maggio 2015, in cui dispone che l’indirizzo della società comunicato per l’iscrizione nel Registro delle imprese deve essere “nella titolarità esclusiva della medesima”. Ciò sta a significare che, in caso di coincidenza dell’indirizzo PEC dell’amministratore con quello della società amministrata, l’iscrizione sarebbe non legittimamente effettuata.
Secondo quanto chiarito dal MIMIT, inoltre, l’obbligo di comunicare l’indirizzo PEC al Registro delle Imprese è già in vigore per le società di nuova costituzione, mentre per le società già costituite al 1 gennaio avranno tempo fino al 30 giugno 2025.
Infine, il MIMIT ha chiarito che l’obbligo riguarda i singoli amministratori e non l’organo di amministrazione. Pertanto, per le società con due o più amministratori occorre l’indirizzo di ognuno di essi.
Il Conservatore del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Verona
Il Conservatore del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Verona ritiene che il parere del MIMIT non permetta una chiara applicazione delle nuove disposizioni normative, suggerendo ad Unioncamere di avviare una ulteriore interlocuzione con gli Uffici ministeriali, al fine di chiarire le criticità interpretative emerse.
Afferma inoltre, che l’obbligo sia rivolto a tutti gli amministratori e liquidatori di società, anche se non qualificati come legali rappresentanti e che nella comunicazione si distinguono le tipologie di istanze a seconda che attengano a società costituite a partire dal 1° gennaio 2025 o anteriormente.
Per le società costituite a partire dal 1 gennaio sono da considerare le domande di iscrizione nel Registro delle imprese e tutte le successive domande di variazione del contratto sociale dalle quali consegua l’attribuzione della qualifica di socio amministratore/liquidatore di società di persone, e le domande di iscrizione della nomina di amministratori/liquidatori di società di capitali.
Nel secondo, invece, sono da considerare le domande di iscrizione delle modifiche del contratto sociale di società di persone dalle quali risulti l’attribuzione della qualifica di socio amministratore/liquidatore e le domande di iscrizione della nomina di amministratori di società di capitali, anche a seguito di conferma della carica, comprese quelle di attribuzione dei poteri ad amministratori già iscritti e la nomina di liquidatori.
In qualsiasi caso, afferma il Conservatore di Verona, la PEC da riportare nel modello Intercalare P dell’amministratore/liquidatore può coincidere con quello della società amministrata o in liquidazione.
Inoltre, non sembra attribuire rilievo al termine del 30 giugno 2025 fissato dal MIMIT per la comunicazione delle PEC degli amministratori delle società già costituite al 1° gennaio 2025.
Chiarisce inoltre, che l’omessa indicazione della PEC degli amministratori e dei liquidatori comporta la sospensione del procedimento di iscrizione della domanda, con richiesta di regolarizzazione della stessa ed eventuale rigetto in caso di inosservanza dell’obbligo di legge.