L’articolo 67 del Dl 18/2020, in piena emergenza Covid, aveva stabilito la sospensione, dal 8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Il comma 4 del medesimo articolo aveva anche stabilito che con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3 della legge 212/2000, l’articolo 12, commi 1 e 3 del Dlgs 159/2015.
Quest’ultima norma, al comma 1, ha previsto che le disposizioni di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, dello statuto del contribuente.
La Corte di Cassazione ritiene applicabile la sospensione dettata dall’articolo 67 del Dl 18/2020 anche alle attività diverse da quelle da compiersi nell’arco temporale previsto dalla norma.
In attesa della definitiva posizione della Cassazione in merito, si può evidenziare che tale sospensione, con conseguente differimento della scadenza ordinaria dei termini di notifica degli avvisi di accertamento di 85 giorni, riguarderebbe quindi tutti i termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento pendenti nel corso del periodo 8 marzo 31 maggio 2020, come ad esempio, tra quelli non ancora scaduti, quello per la notifica degli avvisi di accertamento per omesso versamento dell’Imu dell’anno 2019.
Il termine ordinario per quest’ultimi sarebbe infatti scaduto lo scorso 31 dicembre (31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato ai sensi dell’articolo 1, comma 161, della legge 296/2006); grazie alla sospensione dettata dall’articolo 67 del Dl 18/2020 la scadenza verrebbe invece fissata al 26 marzo 2025. La sospensione riguarda anche il termine per la notifica degli avvisi di accertamento Imu e Tari per omessa o infedele presentazione della dichiarazione riferita all’anno 2018. La tesi della Cassazione rende quindi applicabile tale sospensione a tutti i termini pendenti nel periodo 8 marzo – 31 maggio 2020, come quelli relativi agli omessi versamenti dei tributi locali riferiti agli anni dal 2015 al 2019 (e dal 2014 al 2018 per le omesse/infedeli dichiarazioni).