L’assenza di colpa grave nella determinazione del sovraindebitamento rappresenta un elemento costitutivo negativo, indefettibile ai fini dell’apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art 70 del DLgs. 14/2019.
La colpa grave ricorre ogni qualvolta l’indebitamento complessivo risulti sproporzionato rispetto ai flussi reddituali del debitore e/o sia determinato da consumi irrazionali e spese voluttuarie; non è necessario che ricorra anche un intento fraudolento ovvero che vi sia una preordinata malafede.
Si tratta di una valutazione di “meritevolezza” del debitore che esula dal comportamento da questi tenuto in occasione della contrazione della singola obbligazione (Trib. Spoleto23 novembre 2023) che, invece, deve leggersi nel suo sviluppo dinamico, tenendo conto dei molteplici fattori che hanno contribuito all’ingresso del consumatore nella condizione di sovraindebitamento (Trib. Terni 15 novembre 2024). In altri termini, tale condizione non può limitarsi a una mera fotografia dell’indebitamento, cristallizzato in un particolare momento.
La colpa grave ricorre ogni qualvolta l’indebitamento complessivo risulti sproporzionato rispetto ai flussi reddituali del debitore e/o sia determinato da consumi irrazionali e spese voluttuarie; non è necessario che ricorra anche un intento fraudolento ovvero che vi sia una preordinata malafede.
In tal senso si è espresso il Tribunale di Terni con la sentenza n. 40 del 23 dicembre 2024.
Il discrimine tra colpa lieve e colpa grave dev’essere indagato, dunque, avendo come riferimento la consapevolezza del debitore, al momento dell’assunzione dell’obbligazione, di potervi ragionevolmente adempiere (Trib. Livorno 7 ottobre 2024) onsiderando, tuttavia, anche fattori ulteriori rispetto al dato quantitativo della sproporzione tra il reddito disponibile e gli impegni di spesa. Ciò comporta la necessità di considerare anche le circostanze specifiche che ricorrono: la contrazione di nuovo debito per far fronte a esposizioni debitorie precedenti destinate a sfociare in un’esecuzione forzata; il mutamento delle sue condizioni familiari e reddituali; le specifiche e “meritevoli” esigenze che hanno determinato il ricorso al credito (es. mutamento dello stato di salute).
A ogni modo, spetta al debitore provare l’assenza di colpa, sebbene tale requisito possa essere rilevato anche d’ufficio, in qualsiasi stato e grado della procedura, posto che al giudice è riservata la verifica dell’ammissibilità e della fattibilità del piano (art 70 del DLgs. 14/2019).
La pronuncia affronta anche il tema della durata del piano, ribadendo che nulla osta che questi possa prevedere una dilazione significativa dei pagamenti, anche superiore ai cinque o sette anni, posto che la maggiore durata potrebbe meglio tutelare gli interessi dei creditori (Cass. n. 27544/2024) a cui, in ultimo, è riservata la valutazione di convenienza (Cass. n. 17391).