La sentenza cui il Tribunale di Catania, il 15 giugno 2024, ha omologato un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da un consumatore sovraindebitato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 67 e ss. del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, CCII).
Essa ha affrontato il tema della “meritevolezza del piano da parte del debitore”, affermando come l’omologa del piano stesso non possa essere concessa solo dinanzi ad ipotesi colpa grave del debitore istante.
In questo caso, è stato il creditore a non aver valutato correttamente il comportamento del consumatore sovraindebitato.
In tal modo, la sentenza ha condiviso l’orientamento in forza del quale, alla mancata o errata valutazione del merito creditizio (del debitore da parte del creditore), non possa che conseguire il riconoscimento, in capo al creditore, di un concorso di colpa (con il debitore) nella determinazione del sovraindebitamento e, in conseguenza di ciò, in capo al debitore, di una degradazione del proprio livello di colpa, da grave a “lieve” nella determinazione del proprio stato di sovraindebitamento e, dunque, il riconoscimento, in capo al debitore istante stesso, della possibilità di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
La sentenza conclude nel senso di dover attribuire rilevanza al fatto stesso che l’indebitamento, pur sproporzionato, del debitore non possa assurgere ex se a condizione ostativa all’accesso alla procedura di accesso al piano diristrutturazione dei debiti, dovendosi ritenere come detta sproporzione sarebbe proprio “l’essenza stessa del sovraindebitamento” e, dunque, il presupposto per poter accedere alla procedura.
Pertanto, non riconoscendo una colpa grave del debitore nell’indebitamento, ma solo una colpa lieve, il Tribunale di Catania ha concesso l’omologazione del piano di ristrutturazione.
Non sono state valutate le ragioni del creditore che invece era contrario a tale omolga, per aver valutato in maniera sbagliata il merito creditizio del debitore.