Obbligo di comunicazione del domicilio digitale
A decorrere dal 1° gennaio 2025, l’art. 1 comma 860 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), modificando l’art. 5 comma 1 del DL 179/2012, ha esteso agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l’obbligo di comunicare la PEC (ossia il proprio domicilio digitale, di cui all’ art. 1 comma 1 lett. n-ter) del DLgs. 82/2005) al Registro delle imprese.
La nota del 12 marzo 2025 MIMIT
Con la nota del 12 marzo 2025, il MIMIT ha fornito le prime indicazioni operative sull’obbligo previsto dall’articolo 1, comma 860, della Legge di Bilancio 2025.
La prima questione pratico-operativa concerne la distinzione tra le aziende neocostituite e “ aziende già costituetesi”.
In assenza di indicazioni applicative, si riteneva che l’obbligo di comunicazione del domicilio digitale riguardasse solo le società di nuova costituzione (ossia quelle costituitesi dopo la data del 1 gennaio 2025, data di entrata in vigore della normativa). Invece, a seguito della nota del MIMIT del 12 marzo, tale obbligo di comunicazione riguarda anche le società già costituite.
- imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, o che presentano domanda dopo tale data;
- aziende già costituite e iscritte nel registro delle imprese prima del 1° gennaio 2025.
Nel primo caso il termine per la comunicazione dell’indirizzo PEC coincide con il deposito della domanda di iscrizione nel registro delle imprese.
Nel secondo caso, invece, la comunicazione deve avvenire entro il 30 giugno 2025.
Amministratori di società: chi è interessato dall’obbligo di domicilio digitale
Devono rispettare l’obbligo relativo alla comunicazione del domicilio digitale dei soggetti di tutte le forme societarie.
In altre parole l’obbligo interessa:
- le società di persone;
- le società di capitali.
Nello specifico le società secondo le quali può svolgersi un’attività imprenditoriale, comprese le reti di imprese.
Sono invece escluse le società semplici, secondo le quali non sono consentite attività commerciali.
Fanno inoltre eccezione:
- le società semplici che esercitino l’attività agricola;
- le società di mutuo soccorso;
- i consorzi, anche con attività esterna;
- le società consortili.
Amministratori di società: chi è ricompreso tra i soggetti obbligati
Con il termine “amministratore” si fa riferimento alla funzione di gestione dell’impresa.
Rientrano quindi nell’obbligo anche i liquidatori della società nominati dai soci o per intervento giudiziale e ai soggetti che vengono accostati agli amministratori a livello normativo.
In linea generale l’obbligo interessa i soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione.
Amministratori di società: le regole sull’indirizzo PEC da comunicare
Quali indirizzi PEC sono ammissibili per il rispetto degli obblighi sul domicilio digitale?
Mentre in assenza di indicazioni operative, si riteneva che il domicilio digitale dell’amministratore potesse coincidere con la PEC della società, ADESSO con la nota del MIMIT viene fornita una specifica diversa.
La specifica più rilevante, secondo l’interpretazione data dal Ministero, riguarda l’obbligo di fornire una PEC distinta per ciascun amministratore, la normativa vieta espressamente l’uso della PEC della società.
Tra le indicazioni del MIMIT si legge che:
“Le imprese che avessero, medio tempore, optato per la coincidenza dei due recapiti, comunicando alla competente Camera di commercio, per l’iscrizione nel registro delle imprese, il medesimo domicilio digitale dell’impresa anche quale indirizzo PEC dei propri amministratori, potranno conformarsi alle presenti indicazioni entro il termine, già indicato in questa nota, del 30 giugno 2025.”
Se l’incarico di amministratore viene svolto per una pluralità di imprese, può essere comunicato un unico indirizzo o più diversi indirizzi PEC.
Amministratori di società: i diritti di segreteria e l’imposta di bollo
Per le comunicazioni relative all’estensione dell’obbligo, prevista dalla Legge di Bilancio 2025, è prevista l’esenzione dall’ e dai diritti di segreteria.
Per interpretazione estensiva, anche l’iscrizione e la variazione dell’indirizzo PEC degli amministratori sono escluse dagli oneri economici.
Come messo in evidenza nel documento del MIMIT:
“La comunicazione o la variazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore presentata in uno con una domanda di iscrizione o deposito di un atto (ad esempio, della nomina o del rinnovo dell’amministratore medesimo) al registro delle imprese resterebbe invece soggetta alla ordinaria disciplina concernente i diritti di segreteria.”
Nel documento sono infine richiamate le sanzioni per il mancato adempimento, che sono le stesse già previste all’interno del quadro normativo.