La composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa è un ottimo strumento perché consente all’imprenditore di risolvere uno stato di temporanea difficoltà in tempi relativamente rapidi.
Purtroppo non sempre queste trattative vanno a buon fine: se non viene trovato un accordo coi creditori, la composizione negoziata naufraga.
Fortunatamente, l’esito negativo delle trattative in composizione negoziata dà all’imprenditore la possibilità di utilizzare uno strumento molto efficace chiamato concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.
Disciplinato dagli articoli 25 sexies e 25 septies del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, diventato pienamente operativo da Luglio 2022, è uno strumento che – a differenza del concordato liquidatorio “classico” – consente di stralciare debiti rapidamente senza “concordare” nulla con i creditori. Tramite il concordato semplificato è possibile porre in vendita velocemente i beni o l’azienda, scongiurando il pericolo della liquidazione giudiziale (ex fallimento).
Omologazione concordato semplificato
In tema di concordato semplificato, ai sensi dell’art. 25 sexies comma 5 del DLgs. 14/2019 (CCII), la proposta può essere omologata quando non arrechi un pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e inoltre assicuri un’utilità a ciascun creditore.
A queste conclusioni è giunto da ultimo il Tribunale di Pescara con il provvedimento 27 gennaio 2025.
Con riferimento a tale duplice verifica che deve compiere il Tribunale, il requisito dell’assenza del pregiudizio è integrato quando la soddisfazione dei creditori nel concordato semplificato è quantomeno equivalente a quella della liquidazione giudiziale.
Più problematica è la corretta individuazione del concetto di utilità.
Dal raffronto con la previsione dell’art. 84 comma 3 del CCII che, in materia di concordato preventivo, richiede “un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile”, può desumersi che l’utilità in parola possa prescindere da un pagamento o da una minor spesa e risolversi comunque in un vantaggio per il creditore consistente, ad esempio, nella salvaguardia di un rapporto in corso di esecuzione che verrebbe meno con l’apertura della liquidazione giudiziale.
Questa conclusione trova conforto nella disciplina del concordato semplificato che, pur appartenendo alla categoria dei concordati liquidatori, non prevede alcuna soglia minima di soddisfazione dei creditori, con la conseguenza che la proposta non potrà di per sé essere rigettata solo in ragione del valore economico della stessa, purché vengano rispettati i due presupposti dell’assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e dell’utilità per ciascuno dei creditori.