Entra in vigore oggi il decreto del Ministero delle Imprese e del made in Italy n. 159/2024 pubblicato in G.U. il 25 ottobre scorso, recante il regolamento che dà attuazione al c.d. “fascicolo informatico d’impresa”.
Ai sensi dell’art. 4 comma 6 del DLgs. 219/2016, una copia dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi concernenti le attività di impresa (adottati in data successiva al 10 dicembre 2016) è trasmessa, con modalità informatiche o telematicamente, a cura dei responsabili di tali procedimenti, alla Camera di commercio nella cui circoscrizione ha sede l’impresa.
Esso contiene, quindi, i provvedimenti che concludono i procedimenti amministrativi riguardanti l’attività d’impresa, i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi e gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta rilasciati dagli sportelli unici per le attività produttive (c.d. SUAP), oppure comunicati dall’impresa, comprese le certificazioni di qualità o ambientali, le domande, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni, insieme ai relativi elaborati tecnici, presentati ai SUAP nell’ambito di procedimenti relativi, sempre con riferimento all’attività di impresa, ad azioni di localizzazione, realizzazione, ristrutturazione, riconversione, trasferimento e così via.
L’art. 2 comma 3 del DM 159/2024 prevede, infatti, che i soggetti pubblici, per le loro finalità istituzionali, debbano poter accedere al fascicolo informatico acquisendo direttamente (senza oneri economici) i documenti e i dati relativi all’impresa e senza richiedere a quest’ultima l’attestazione di atti, fatti, notizie, certificazioni o autocertificazioni già presenti nel fascicolo, né l’esibizione di altri documenti ivi contenuti.
Al proprio fascicolo informatico, può, inoltre, sempre accedere l’impresa direttamente interessata, gratuitamente e senza limiti.
L’accesso, in forma di interrogazione puntuale del fascicolo, è consentito anche ai soggetti privati, con alcuni specifici limiti e previo pagamento dei diritti di segreteria.