Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione si configura quando il debitore sottrae alla garanzia dei creditori cespiti attivi esistenti e sicuramente effettivi.
Il caso: il fallito potrebbe tentare di distrarre i beni dell’impresa proseguendo la sua attività sotto altra veste societaria.
La sentenza n. 23577 del 2024 della Corte di Cassazione ha annullato la condanna per bancarotta pronunciata in primo e secondo grado nei confronti dell’amministratore di una srl fallita, accusato di distrazione del complesso aziendale e di sviamento della clientela.
Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216 del RD 267/42), è necessario che la distrazione sia riferita a rapporti giuridicamente ed economicamente valutabili (tra le tante, Cass. n. 26542/2014). rimanendo dunque escluso che assuma rilevanza la mera prosecuzione dell’attività sotto altra forma da parte dell’imprenditore senza che vi sia stato un illecito travaso di tali rapporti da un soggetto giuridico all’altro.
Nella fattispecie, la prosecuzione dell’attività commerciale fallita, sotto altra insegna, non è sufficiente ad integrare la bancarotta per ditrazione dei beni.
Quanto alla distrazione dell’avviamento commerciale dell’impresa, lo stesso non è suscettibile di distrazione se, contestualmente, non sia stata oggetto di disposizione anche l’azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l’avviamento (si veda Cass. n. 5357/2018).
Con riguardo, infine, allo sviamento della clientela, viene precisato dalla sentenza in commento che tale comportamento può costituire oggetto della distrazione solo qualora realizzi un atto di ingiustificata disposizione dei rapporti giuridici suscettibili di valutazione economica, cioè quando abbia a oggetto la ingiustificata cessione di contratti già stipulati con clienti e dipendenti.
Nella fattispecie, i giudici d’appello hanno ravvisato che ci fosse stata distarzione dei beni per il mero fatto della prosecuzione dell’attività dell’impresa fallita con altre società, senza riferirsi a rapporti econmicamente valutabili e senza che fosse stato posto in essere alcun illecito nel passaggio da un’attività ad un’altra.