Ci occupiamo ora di una situazione interessante, quella dell’interruzione dell’usucapione. Ci chiediamo ora se l’usucapione possa essere interrotta dalla domanda di mediazione.
Usucapione: che cos’è
Come è noto, l’usucapione comporta l’acquisto della proprietà altrui anche contro il volere del titolare. Per ottenere questo effetto, però, c’è bisogno che il possesso del soggetto usucapiente si protragga per un certo periodo di tempo
Usucapione: il tempo necessario
. Il tempo necessario a far maturare l’usucapione è diverso a seconda del tipo di bene. Per la precisione, si acquista la proprietà altrui per usucapione ordinaria a seguito di un possesso continuo e pacifico pari a:
- 20 anni, se si tratta di beni mobili e immobili;
- 10 anni, se si tratta di beni mobili registrati (come le auto, ad esempio).
L’usucapione può essere abbreviata al ricorrere di alcune particolari circostanze.
Usucapione: gli atti che la interrompono
Il possesso ad usucapionem deve essere ininterrotto. Il legittimo proietario può opporsi all’usucapione, facendo sì che la stessa non si configuri.
Hanno efficacia interruttiva del possesso solo gli atti che privano materialmente il possessore del potere di fatto sulla cosa o gli atti giudiziali diretti a ottenere tale privazione.
Si ha, pertanto, interruzione dell’usucapione nei seguenti casi:
- – in presenza di un’iniziativa assunta dal titolare del diritto (è ad esempio il caso in cui il proprietario dell’immobile eserciti l’azione giudiziale di rivendica del bene, della quale parleremo a breve);
- – quando il possessore dell’immobile è stato privato del possesso per oltre un anno. In tal caso, se entro l’anno dallo spoglio egli non ha recuperato il possesso (esercitando l’azione di reintegrazione), l’interruzione si considera non avvenuta;
- – quando il possessore riconosca espressamente il diritto del proprietario;
- – in caso di notifica dell‘atto di citazione con cui il proprietario richieda la materiale consegna di tutti i beni immobili.
Uscapione: gli atti che non la interrompono
L’usucapione non si può interrompere, invece, con una semplice diffida o una messa in mora stragiudiziale: non basta quindi la raccomandata con cui si avverte il possessore che, se non restituirà il bene, si procederà per le vie legali.
L’usucapione non si interrompe nemmeno con una denuncia/querela, ad esempio sporta per segnalare l’illegittima invasione od occupazione di un proprio terreno.
Usucapione: la mediazone può interromperla?
La mediazione è quella particolare procedura conciliativa che si svolge davanti a un soggetto terzo e imparziale (il mediatore, appunto) con lo scopo di giungere a una risoluzione pacifica della controversia. La mediazione è condizione di procedibilità in alcune materie, nel senso che, in sua assenza, l’azione giudiziaria non può essere validamente proposta.
La domanda di mediazione, in quanto equiparabile alla domanda giudiziale, interrompe il termine utile per l’usucapione
Per ulteriori approfondimenti sul tema trattato, si consiglia di vedere: