ll provvedimento che qui si commenta trae origine dall’appello proposto dalla legale rappresentante di una società cooperativa a responsabilità limitata contro la sentenza del 27 novembre 2023 n. 17734 con cui il TAR Lazio aveva respinto il ricorso avverso il decreto di scioglimento della società disposto dal Ministero delle Imprese e del made in Italy. Il Ministero aveva, infatti, adottato il decreto ritenendo che la società si fosse sottratta alla vigilanza finalizzata, ai sensi dell’art. 1 del DLgs. 220/2002, all’accertamento dei requisiti mutualistici, in quanto non aveva mai dato riscontro alle comunicazioni inviate via PEC dall’ispettore a tal fine incaricato.
Con l’ordinanza del 4 settembre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 9 ottobre 2024, il Consiglio di Stato ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all’art. 12 comma 3 secondo periodo del DLgs. 220/2002.
L’art 12 comma 3 primo periodo, stabilisce che gli enti cooperativi che si sottraggano all’attività di vigilanza o non rispettino le finalità mutualistiche, devono essere cancellati dall’albo nazionale degli enti cooperativi, previo parere della Commissione centrale delle cooperative.
Come? Attraverso un provvedimento di scioglimento per atto dell’autorità, previsto dall’art. 2545-septiesdecies e dell’art. 223 septiesdecies disp. att. c.c, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio.
Il Consiglio di Stato sottolinea che le disposizioni di cui all’art. 12 comma 3 del DLgs. 220/2002 sono illegittime costituzionalmente perchè;
– non lasciano alcuna discrezionalità all’Amministrazione;
– hano lìeffetto di sciogliere per mera sottrazione alla vigilanza, senza accertare il possesso dei requisiti mutualistici, anche cooperative che operano nel rispetto della legge e sono, quindi, soggetti tutelati dall’art. 45 Cost.;
– producono un effetto di deterrenza rispetto all’esercizio dell’attività cooperativa, considerato che risulta sufficiente anche una (pur colpevole) omissione, come quella del caso di specie, per determinare il venir meno della società