La Cassazione, nell’ordinanza n. 29395 di ieri, ha dichiarato di condividere la decisione dei giudici di merito di sanzionare il presidente e l’amministratore delegato di una spa di amministrazione fiduciaria che avevano omesso di segnalare come operazioni sospette di riciclaggio la sottoscrizione di mandati che prevedevano l’amministrazione fiduciaria di contratti di assicurazione sulla vita in presenza di indicatori di anomalia che, al tempo, la Banca d’Italia aveva individuato come rilevanti sia in relazione alle caratteristiche dei clienti che alla natura delle operazioni.
Quanto alle caratteristiche dei clienti:
– tutti i sottoscrittori erano stati presentati dal medesimo promotore ed erano accomunati dalla mancata indagine sulle loro capacità di reddito;
– risultavano evidenti sproporzioni tra gli investimenti effettuati e i redditi annui dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, in assenza di qualsiasi documentazione idonea a dimostrare la piena trasparenza delle operazioni.
Quanto, invece, alla natura delle operazioni:
– sussistevano condizioni non coerenti con l’età dei clienti;
– la compagnia di assicurazioni sulla vita aveva sede a Vaduz, nel Principato del Liechtenstein, e i pagamenti risultavano effettuati – tramite un conto corrente transitorio intestato alla fiduciaria verso un conto corrente attivo presso una banca italiana – a favore di un conto estero intestato alla compagnia di assicurazioni di Vaduz (si trattava, quindi, di operazioni effettuate con controparti insediate in aree geografiche note come centri offshore).
Tali circostanze imponevano – sia oggettivamente che soggettivamente – la segnalazione come sospette delle operazioni in applicazione di quanto richiesto dall’allora vigente art. 41 del DLgs. 231/2007 (obbligo la cui applicazione era facilitata dagli indicatori della Banca d’Italia, funzionali sia ad affermare che a negare la natura sospetta delle operazioni).
Quest’obbligo di segnalazione non era (e non è) subordinato all’evidenziazione, in esito a indagini preliminari, di un quadro indiziario di riciclaggio, e neppure all’esclusione, in base ad un personale convincimento, dell’estraneità delle operazioni a una attività delittuosa, ma a un giudizio obiettivo sulla idoneità di esse,.