L’avvocato, nel corso della propria attività professionale, viene in contatto quotidianamente con informazioni che hanno a che fare con questioni personali dei propri clienti. E proprio a tutela della riservatezza di questi ultimi, tra gli obblighi cui sono tenuti i legali vi è quello, di fondamentale importanza, del segreto professionale.
Tale divieto è contemplato nell’art. 28 del codice dentologico forense e nell’art. 200 c.p.c
La Corte di Giustizia Ue, nella sentenza resa nella causa C/432/23 dell 26 settembre scorso, ha stabilito che la riservatezza delle comunicazioni, del rapporto e dell’attività di consulenza legale svolta dall’avvocato a vantaggio del proprio cliente gode della tutela rafforzata prevista dall’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea dall’art. 8 della CEDU, quale che sia la materia in cui si esplica.
Nell’attività coperta da segreto rientra anche la consulenza legale fiscale e societaria al cliente.
La riservatezza di comunicazioni tra cliente e avvocato deve essere assicuarata anche nel caso di attività di consulenza legale per la costituzione di strutture societarie di investimento e anche quando è l’amministrazione tributaria a ordinare la comunicazione delle relative documentazioni.