Il sindaco che omette di segnalare tempestivamente lo stato di crisi dell’impresa, ai sensi dell’art. 25-octies n. 14/2019 (Codice della crisi – CCII), perde il diritto a vedersi riconosciuto il compenso per l’attività svolta nel periodo in cui si è verificato l’inadempimento.
È quanto stabilito dal Tribunale di Vercelli con il decreto del 14 marzo 2025, nell’ambito di un giudizio di opposizione allo stato passivo (n. 1336/2024).
Nel caso di specie, il sindaco unico, con funzione anche di revisore legale, era rimasto in carica durante un lungo periodo di difficoltà finanziarie della società, culminate nella liquidazione giudiziale. Il curatore aveva evidenziato che la segnalazione della crisi avrebbe dovuto essere effettuata con largo anticipo rispetto al momento in cui fu effettivamente effettuata, ovvero solo il 3 dicembre 2023. A tale data, la crisi, infatti, era già da tempo conclamata e irreversibile. Già nel 2016, infatti, le banche avevano respinto la proposta di concordato presentata a seguito dell’inadempimento del piano di risanamento attestato del 2013, rilevando la mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi.
Ulteriori criticità erano emerse nel corso del 2017, quando il commissario giudiziale, nella relazione ex art 172 del RD 267/42, aveva escluso la capacità della società di generare flussi idonei a garantire il successo della procedura di concordato. Le problematiche erano state confermate anche negli anni successivi. Nonostante ciò, come sottolineato dal curatore, soltanto nel verbale del 16 ottobre 2023 il sindaco aveva evidenziato un marcato deterioramento degli indicatori economici e finanziari, nonché la grave compromissione della possibilità di esito positivo della procedura. La prima e unica segnalazione di allerta ex art 25 octies e art 25-undecies del CCII era stata trasmessa solo nel dicembre 2023, ormai in una fase del tutto tardiva.Nel caso di specie, la segnalazione del dicembre 2023 è stata ritenuta del tutto ininfluente, come dimostrato dal fatto che, poche settimane dopo, il 26 gennaio 2024, è stata aperta la liquidazione giudiziale
La pronuncia del Tribunale di Vercelli assume particolare rilievo per l’applicazione dell’art. 25-octies del CCII, anche alla luce delle modifiche apportate dal DLgs. 136/2024 (cosiddetto correttivo-ter), che ha introdotto una presunzione di tempestività della segnalazione se effettuata entro 60 giorni dalla conoscenza dei presupposti della crisi da parte dell’organo di controllo e del revisore.
In sintesi, possiamo concludere che la funzione dell’obbligo di segnalazione della crisi d’impresa è quella di consentire l’attivazione anticipata degli strumenti di composizione della crisi, prima che essa diventi irreversibile. Posticiparne l’invio al momento in cui la crisi è ormai conclamata equivale a vanificare l’efficacia preventiva dell’istituto.