Le modifiche introdotte dal Dl “Semplificazioni fiscali”, approvato ieri dalla Camera, riguardano la stampa o la conservazione dei registri contabili elettronici
Nella giornata di ieri la Camera ha approvato il Ddl. Di conversione del DL 73/2022 (cd. “Semplificazioni fiscali”) che ora passa all’esame del Senato per l’approvazione definitiva.
Particolare importanza assume l’emendamento che realizza l’effettivo superamento dell’obbligo di stampa e di conservazione elettronica annuale dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici.
Come si ricorderà, l’art. 7 comma 4 quater del DL 357/94 dispone che la tenuta di qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.
La norma opera in deroga al precedente comma 4-ter del medesimo articolo che impone, invece, la stampa dei registri contabili entro tre mesi da quello della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Come riportato anche nei documenti parlamentari relativi al DL 34/2019, il legislatore ha inteso estendere l’obbligo di stampa cartacea soltanto all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente, già previsto limitatamente ai registri IVA a tutti i registri contabili tenuti in via meccanicizzata o elettronica.
L’emendamento al DL 73/ 2022, approvato ieri, riguarda anche la tenuta e la “conservazione” di qualsiasi registro contabile elettronico. Inoltre, la regolarità dei registri è riconosciuta non solo in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, ma anche di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale (CAD-Dlgs 82/2005).
Come indicato nel comunicato stampa del CNDCEC, a seguito di tali modifiche, sarà sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all’atto di eventuali richieste da parte dell’amministrazione finanziaria in sede di controllo.