Il Tribunale di Bari, con l’ordinanza n. 1981 del 24 aprile 2025, ha chiarito che i nuovi parametri limitativi della responsabilità dei sindaci, introdotti dall’art. 2407 c.c. come modificato dalla L. 35/2025, si applicano anche ai fatti anteriori all’entrata in vigore della riforma (12 aprile 2025).
Il fatto
Nel caso di specie il curatore, come spesso avviene in sede giudiziale, eccepisce la completa perdita del capitale sociale formalmente emergente con il deposito del bilancio relativo al 2021, ma nei fatti prodottasi e desumibile già dal bilancio 2017 (deprecabilmente approvato nei primi mesi del 2019). Rispetto a detto bilancio i revisori esprimevano la loro impossibilità a esprimere un giudizio per molteplici e rilevanti incertezze sulla continuità aziendale. Inoltre, in questa situazione di crisi conclamata, gli amministratori restituivano indebitamente rilevanti somme per finanziamenti. La restituzione integrava, secondo il Tribunale, gli estremi del pagamento preferenziale rispetto ai creditori sociali, danneggiati in virtù di tale restituzione effettuata in spregio al principio della par condicio creditorum.
Si distingueva e si riteneva applicabile alla fattispecie in esame sia un danno generico, prodotto dalla indebita prosecuzione dall’attività della società, si un danno ulteriore da mala gestio, determinato dall’indebita restituzione dei finanziamenti.
In tale circostanza, il Tribunale ha addebitato solidalmente il danno ad amministratori e sindaci (non ai revisori), ritenendo però applicabile la responsabilità concorrente dei sindaci secondo i limiti stabiliti dal secondo comma del nuovo art 2407 c.c
Pur in assenza di una previsione di diritto intertemporale che sancisca la retroattività della legge in generale di tale previsione normativa, si legge in motivazione, diversamente dalla norma relativa alla decorrenza della prescrizione (norma quest’ultima di carattere sostanziale e quindi non applicabile in via retroattiva in virtù dell’art. 11delle preleggi, ndr), si ritiene che il nuovo testo del comma 2 dell’art. 2407 c.c. si applichi anche ai fatti pregressi all’entrata in vigore della legge medesima (L. 35/2025), trattandosi di previsione lato sensu procedimentale, in quanto essa si limita a indicare al giudice un criterio di quantificazione del danno (tetto massimo), senza che tale interpretazione incida sulla permanenza del diritto stesso al risarcimento, limitando solo il quantum rispetto ai soggetti comunque responsabili in solido con gli amministratori.
Nelle motivazioni del Tribunale di Bari emergono, inoltre, i primissimi criteri interpretativi del nuovo art. 2407 c.c.
Si ritiene, in particolare, che il nuovo limite al danno addebitabile ai sindaci vada riferito a ogni singolo evento dannoso causato dal sindaco, nel senso che l’indicazione del tetto massimo non riguarda cumulativamente tutte le condotte dannose, bensì ciascuna delle stesse dalle quali deriva un danno.
Quanto sopra, secondo il Tribunale pugliese, si evince dallo stesso disposto normativo, ai sensi del quale i sindaci che violino i propri doveri “sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico ai suoi soci, ai creditori ed ai terzi nei limiti di…”; previsione che fa riferimento alla violazione dei doveri dai quali deriva un danno, manifestando, quindi, la necessità di un nesso tra ciascuna violazione e il danno.
In altri termini, si legge ancora in motivazione, non si tratta di un’esimente della responsabilità del sindaco, ma solo di una limitazione quantitativa della sua responsabilità in relazione al danno conseguente alla sua condotta colposa.
I giudici, infine, in linea con la dottrina prevalente, hanno interpretato il compenso annuo percepito quale compenso effettivamente riconosciuto al sindaco e, quindi, l’importo netto deliberato dall’assemblea.
Diversamente, infatti, si legge ancora nell’ordinanza, la norma limitativa della responsabilità patrimoniale, paradossalmente, non potrebbe essere applicata qualora la società risultasse inadempiente nei confronti del sindaco.