La clasuola vista e piaciuta è usata spesso nei contratti di compravendita. Essa è una sorta di assunzione che il compratore fa del rischio che il venditore gli venda una cosa che ha vizi e difetti.
I vizi della cosa compravenduta
Nell’ambito del contratto di compravendita, il venditore è tenuto per legge a garantire all’acquirente che la cosa non sia difettosa, ossia che non presenti vizi preesistenti alla conclusione del contratto.
I vizi sono le alterazioni o le imperfezioni della cosa, ma solo quelle che siano di gravità tale da rendere la cosa non idonea all’uso cui è destinata o tali da diminuirne in modo apprezzabile il suo valore.
I rimedi del compratore in caso di vizi
In caso di prodotto difettoso, il compratore può percorrere due strade:
- la sostituzione o la riparazione del prodotto, a sua insindacabile scelta;
- la risoluzione del contratto (e quindi la restituzione dei soldi) oppure la riduzione del prezzo solo se la precedente possibilità – ossia la sostituzione o la riparazione – risultino impossibili o eccessivamente onerose per il venditore.
Se tuttavia l’acquirente non interviene nella vendita come consumatore ma come professionista – ossia come soggetto che ha comprato il prodotto per la propria attività lavorativa, professionale o commerciale – allora la garanzia dura 1 solo anno dalla vendita e, in più, sussiste l’obbligo di denunciare al venditore i vizi del bene acquistato entro 8 giorni dalla consegna.
Vizi apparenti e vizi occulti
Si distinguono due tipi di vizi:
- vizi apparenti: sono quelli che il compratore può rilevare con un rapido e sommario esame del bene al momento della vendita o in un momento anteriore.
- vizi occulti: sono quelli non riconoscibili ad un esame immediato del bene o che emergono solo in un momento successivo, di solito quando inizia l’utilizzo della cosa.
Giova segnalare che non c’è alcuna garanzia per i vizi apparenti, quelli che il compratore conosceva al momento della conclusione del contratto o per quelli facilmente riconoscibili.
Le parti possono limitare o escludere la garanzia per vizi occulti.
Cos’è la clausola vista e piaciuta?
E passsiamo all’esame della clausola “vista e piaciuta”, che costituisce un patto di limitazione della garanzia. Con essa l’acquirente dichiara di aver visto il prodotto e di trovarlo di proprio gradimento, non solo sotto un profilo estetico ma anche qualitativo. Tale clausola quindi dovrebbe servire ad esonerare il venditore dalla garanzia per i vizi. Tuttavia, secondo la Cassazione (sent. n. 21204/2016), la clausola “vista e piaciuta” serve solo ad esonerare il venditore dai vizi riconoscibili con la normale diligenza. La clausola “vista e piaciuta” non opera quindi:
- per i vizi occulti emersi dopo i normali controlli eseguiti anteriormente l’acquisto;
- per i vizi taciuti in mala fede dal venditore.
Secondo la giurisprudenza non bastano generiche formule di stile per escludere la garanzia per i vizi occulti. Tale clasuola è una clausola vessatoria, ossia una di quelle clausole che, operando un particolare squilibrio tra le parti (e in particolare uno svantaggio per l’acquirente a favore del venditore), per essere valida deve essere approvata appositamente per iscritto. La legge quindi richiede che il contratto contenga quindi una seconda firma a margine di una esplicita elencazione delle clausole vessatorie in esso contenute. Se manca tale sottoscrizione le sole clausole vessatorie sono inefficaci per chi le subisce.